Nel concordato con continuità aziendale la prosecuzione dell'attività di impresa può realizzarsi con l’affidamento del complesso produttivo sia all’imprenditore (cd. continuità diretta), sia ad un terzo (cd. continuità indiretta); in quest’ultimo caso la prosecuzione può avvenire tanto con la cessione a titolo definitivo dell’azienda, quanto attraverso il perfezionamento di un contratto di affitto di azienda, inteso non soltanto quale “strumento-ponte”, preordinato alla vendita dell’azienda, ma anche quale strumento principale di continuità, finalizzato ad evitare la perdita di funzionalità del complesso aziendale e dei suoi valori economici, oltre che ad assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori (art. 186-bis, co. 2, lett. b).